La ricostruzione della vicenda

L'impressione è quella di una grave sottovalutazione della vicenda. Sembrava una pratica come le altre, e l'attuale carente condizione dell'ufficio tecnico non ha consentito di percepirne da subito tutti i risvolti e i possibili effetti negativi.
Iniziamo dai fatti, così come è stato possibile ricostruirli attraverso i documenti di vario genere esaminati. Nelle pagine seguenti del focus che dedichiamo all'argomento ci saranno commenti, punti di vista, resoconti. Che potranno continuare anche nel prossimo numero, quando saremo in grado di dar conto della sentenza del TAR di Cagliari, prevista per il 12 aprile.
La vicenda ha inizio il 9/11/2022 con l'avvio (prot. 8326) della pratica allo sportello SUAP del Comune per la realizzazione di un ripetirore da parte della Ditta Infrastrutture Wireless Italiane (in breve Inwit) Spa. A seguito della richiesta lo sportello SUAP convoca una conferenza di servizi interessando gli enti preposti alla tutela paesaggistica e alla tutela della salute (ARPAS, per verificare che le emissioni elettromagnetiche dichiarate siano inferiori ai limiti consentiti). L'Arpas esprime parere favorevole non riscontrando elementi di possibile inquinamento, mentre la Soprintendenza lascia scadere il termine entro il quale deve esprimere il suo parere e fa scattare il cosddetto silenzio-assenso. Così, in data 16/12/2022 (a poco più di un mese dalla presentazione della pratica) lo sportello SUAP del Comune rilascia l'autorizzazione n. 15 prot. 9293. Questo iter è stato ricostruito con qualche fatica in quanto nell'Albo Pretorio del sito informatico del Comune sono assenti gli atti dal 17/12/2021 al 06/03/2023: oltre un anno.
Il 26/02/2023 iniziano gli scavi per la realizzazione dell'opera, e chi abita nella zona comincia a chiedersi - e a chiedere al Comune - cosa accade. Il cartello installato informa della realizzazione di una Stazione Radio Base (SRB) che, secondo i disegni di progetto, ospiterà ripetitori di Tim, Vodafone, ed eventuali altri gestori di telefonia mobile.
Gli interessati chiedono l'accesso agli atti per avere tutta la documentazione, ma - in considerazione dei tempi per averli e della celerità con cui avanzano i lavori - uno dei proprietari di un mappale interessato decide di inoltrare un ricorso al TAR dove chiede l'annullamento del provvedimento autorizzativo in quanto emesso: 1) in violazione della legge urbanistica e degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune; 2) con difetto di pubblicità e violazione del diritto di partecipazione; 3) per violazione del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) relativamente alla tutela del colle di San Gavino.
Il primo punto riguarda le norme urbanistiche, sulle quali il Comune ha competenza diretta. L'area sulla quale viene costruito il ripetitore è classificata come zona di espansione C36 dal vigente Programma di Fabbricazione, risalente (sic!) al luglio 1986. Per le zone di espansione non è ammesso il rilascio diretto di un permesso a costruire; ogni intervento è subordinato all'approvazione di un piano di lottizzazione convenzionato, nel quale siano contenute anche le norme tecniche per realizzarlo. Il piano deve avere il consenso dei proprietari dei mappali interessati, o almeno di chi possiede le maggiori estensioni di superficie. Nella zona C36 esiste un piano di lottizzazione, risalente al 1981, e modificato nel 1996 che ha consentito l'edificazione delle case a schiera esistenti; il piano prevedeva 5 lotti di in-terventi edilizi. Appare evidente che l'autorizzazione riasciata a un singolo proprietario per una limitata porzione di un lotto ha effetti negativi sulla possibilità di utilizzo degli altri mappali.
Il secondo punto richiama la convenzione di Aahrus, adottata nel 2005 da Consiglio europeo, per la quale «per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona ... a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale» (articolo 1) e «ciascuna parte provvede affinché, nel quadro della legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni ambientali loro richieste, ivi compreso il rilascio … di copie dei documenti contenenti tali informazioni...» (articolo 4).
Il terzo aspetto riguarda la tutela ambientale e paesaggistica del colle di San Gavino, secondo alcuni già catalogato tra i beni soggetti a vincolo, secondo altri non soggetto a vincoli particolari, se non, forse, il monumento ai Caduti in quanto bene pubblico da più di 70 anni (quindi soggetto a un vincolo generico che richiede comunque il parere degli enti preposti, cioè quel parere della Soprintendenza mai rilasciato in sede di conferenza di servizi).
La pronuncia del TAR consentirà - forse - di dirimere la vicenda dal punto di vista giuridico. Ma di fronte ai problemi evidenziati - e in sede di autotutela - il Comune avrebbe potuto sospendere i lavori, senza temere particolari conseguenze.